Istituzione della nuova serie di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante

Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante

Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

e in particolare gli articoli 2 e 6; Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000; Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione della nuova serie "A7" di buoni fruttiferi postali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003; Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta

Art. 1.

Istituzione della nuova serie 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A8».

  1. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A7», istituita con decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

    Art. 2.

    Taglio e importo massimo sottoscrivibile 1. I buoni della nuova serie «A8» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

  2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

  3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da...

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