DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40 - Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106

Coming into Force18 Aprile 2017
Published date03 Aprile 2017
Enactment Date06 Marzo 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/04/03/17G00053/CONSOLIDATED/20201224
Official Gazette PublicationGU n.78 del 03-04-2017
Capo I Definizioni e finalita'
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e denominazioni

  1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.

  2. Nel presente decreto sono denominati:

  1. «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento;

  2. «Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero;

  3. «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale;

  4. «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;

  5. «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalita', tempi e risorse per la realizzazione delle attivita' di servizio civile universale;

  6. «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attivita' previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;

  7. «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale;

  8. «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale;

  9. «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero;

  10. «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale;

  11. «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonche' le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.

Art 2.

Istituzione del servizio civile universale e finalita'

  1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

Art 3.

Settori di intervento

  1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

  1. assistenza;

  2. protezione civile;

  3. patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

  4. patrimonio storico, artistico e culturale;

  5. educazione e promozione culturale e dello sport;

  6. agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversita';

  7. promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita' di italiani all'estero.

Art 3.

Settori di intervento

  1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalita' del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

  1. assistenza;

  2. protezione civile;

  3. patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

  4. patrimonio storico, artistico e culturale;

  5. educazione e promozione culturale , paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;

  6. agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversita';

  7. promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita' di italiani all'estero.

Capo II Programmazione e attuazione del servizio civile universale
Art 4.

Programmazione

  1. La programmazione del servizio civile universale e' realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui all'articolo 3.

  2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

  3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

    1. la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunita';

    2. la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

  4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art 4.

Programmazione

  1. La programmazione del servizio civile universale e' realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui all'articolo 3.

  2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati.

  3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno, contengono:

    1. la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunita';

    2. la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

  4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di...

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