DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1990, n. 398 - Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Coming into Force01 Gennaio 1991
Enactment Date21 Dicembre 1990
Published date28 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/28/090G0447/CONSOLIDATED/20201230
Official Gazette PublicationGU n.301 del 28-12-1990
Capo I ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N 952, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'istituzione di una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, di una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti dall'imposta di consumo, di una imposta regionale sostitutiva dell'addizionale, e per la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

Visto il parere reso in data 15 novembre 1990 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i pareri resi in data 6 dicembre 1990 dalle commissione permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalita'.

Art 2.
  1. Ciascuna regione a statuto ordinario potra' determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalita'.

Art 3.
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 e' dovuta nella misura minima.

Art 4.
  1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.

Art 5.
  1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

  2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le stesse modalita' fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della Regione nel cui territorio e' stata eseguita la formalita', il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilita'.

  3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite.

Art 6.
  1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalita', alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, versera' nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documentera' l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalita' e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalita' sono state eseguite.

  2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.

  3. Ciascuna regione riscuote e da' quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilita'.

Art 7.
  1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art 8.
  1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purche' compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

Capo II ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI.
Art 9.
  1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sara' determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.

  2. A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

  4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

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