LEGGE 7 aprile 1977, n. 102 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Coming into Force09 Aprile 1977
Enactment Date07 Aprile 1977
Published date08 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/04/08/077U0102/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.96 del 08-04-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, sono soppresse le parole: "anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri"; e le parole: "alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini", sono sostituite dalle altre: "alle imprese manifatturiere ed estrattive";

il terzo comma e' sostituito con il seguente:

"Il credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977";

il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:

"Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo e' fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma del precedente articolo in via anticipata e nella misura che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6.

Al relativo conguaglio si procedera' sulla base di prospetti dimostrativi convalidati dagli organi deliberanti e dal collegio sindacale delle gestioni assicurative interessate".

L'articolo 3 e' soppresso.

L'articolo 4 e' soppresso.

L'articolo 5 e' soppresso.

All'articolo 6:

all'inizio, e' inserito il seguente comma:

"A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito di cui all'articolo 1 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione ad un piu' favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione.";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"All'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dalla applicazione del presente decreto per il periodo 1° luglio 1977-31 gennaio 1978 si provvedera' mediante utilizzo delle...

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