LEGGE 14 agosto 1993, n. 344 - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Coming into Force16 Settembre 1993
Published date01 Settembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/09/01/093G0395/CONSOLIDATED/20101229
Enactment Date14 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.205 del 01-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 85
CAPO I SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

  1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalita' indicate al Capo II.Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi.

  2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.

  3. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a:

    1. lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

    2. lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso.

  4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obblicatoria di partecipazione della societa' a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non puo' comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare de fondi comuni gestiti.

  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.

  6. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.

  7. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa' scendano al di sotto dei limiti previsti al comma 3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art 2.

(Decadenza dalla gestione del fondo, amministrazione straordinaria e liquidazione della societa').

  1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della societa' dalla gestione del fondo quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarita' nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della societa' o dei fondi da essa gestiti. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza della societa', giudizialmente accertata.

  2. In caso di gravi violazioni delle disposizioni o delle regole di comportamento prescritte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata dalla CONSOB.

  3. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra societa', nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive emanate dalla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile.

  4. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini entro i quali, qualora venga autorizzata, ai sensi del comma 3, la prosecuzione della gestione del fondo a cura di altra societa', questa deve adeguarsi ai requisiti di capitale e patrimoniali di cui all'articolo 1, comma 3 e 4.

  5. La societa' di gestione e' soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi dei Capi II e III del Titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

  6. Ai commissari nominati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 3.

(Vigilanza).

  1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne da' comunicazione alla CONSOB.

  2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle societa' iscritte all'albo di cui al comma l e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, comma terzo, del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8, la Banca d'Italia determina in via generale le modalita' di investimento del patrimonio delle societa' di gestione.

  3. Oltre a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, le societa' di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette, anche per l'attivita' dei fondi gestiti, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere b), c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e succes- sive modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

  4. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 4.

  5. L'istanza di approvazione del regolamento si intende accolta se il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non e' adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda. 6. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera k)) che l'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art 4.

(Regolamentazione) .

  1. La Banca d'Italia determina in via generale, con propri regolamenti:

    1. i limiti entro i quali i fondi possono investire le proprie attivita' in valori mobiliari emessi da societa' o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento, in considerazione della concentrazione dei rischi nonche' della proporzione tra titoli quotati e non quotati; i limiti degli investimenti in valori di pronta liquidita'; i limiti degli investimenti nei valori mobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 10; le modalita' e i criteri in base ai quali la societa' di gestione puo' riportare l'investimento entro i predetti limiti nonche' entro i limiti previsti all'articolo 10, comma 5, anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza;

    2. la natura e la percentuale massima dei valori mobiliari, diversi da quelli indicati all'articolo 10, comma 1, nei quali i fondi possono investire le proprie attivita'.

  2. La societa' di gestione nel regolamento del fondo puo' stabilire che, qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, siano fissate, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), misure da quelle determinate in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approcazione da parte della stessa Banca d'Italia.

  3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina in via generale, con propri regolamenti, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo...

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