(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).
Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalita' indicate al Capo II.Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi.
Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.
-
L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore a:
lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;
lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso.
I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obblicatoria di partecipazione della societa' a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non puo' comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare de fondi comuni gestiti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.
Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.
Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa' scendano al di sotto dei limiti previsti al comma 3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6.