LEGGE 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove universita'

Coming into Force07 Settembre 1982
Published date23 Agosto 1982
Enactment Date14 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/23/082U0590/CONSOLIDATED/19980217
Official Gazette PublicationGU n.231 del 23-08-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove universita)

Il piano quadriennale di sviluppo della universita', di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'istituzione di nuove universita' statali e di nuove facolta' e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle universita' statali gia' esistenti puo' essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti.

Le proposte di istituzione di nuove universita' statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di universita' nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle universita' troppo affollate. Ogni universita' non puo', di regola, avere piu' di 40.000 studenti.

L'istituzione di nuove facolta' o corsi di laurea presso universita' statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e' proposta dall'universita' interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformita' del piano quadriennale di cui al primo comma.

Il riconoscimento ad universita' non statali della facolta' di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, puo' avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'universita' non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.

Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sara' prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N.25

Art 2.

ART. 2. (Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori)

Nelle nuove universita' istituite ai sensi del precedente articolo 1, in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, composto da:

  1. un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'universita';

  2. un rappresentante della Regione;

  3. un rappresentante del Comune in cui ha sede l'universita';

  4. un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

  5. un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

  6. il provveditore regionale alle opere pubbliche;

  7. l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'universita'.

Il comitato tecnico-amministrativo elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera a) del precedente comma.

Il presidente svolge anche le funzioni di rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica.

Il comitato tecnico-amministrativo decade con l'elezione del consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del rettore.

Nel caso di istituzione di una nuova facolta', ai sensi del precedente articolo 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facolta', ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facolta' indicate dal CUN, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle universita' statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facolta', vengono aggregati al comitato anzidetto. Al comitato ordinatore saranno altresi' aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari.

In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvedera' alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate al precedente quinto comma.

Nelle facolta' in cui sia stato costituito il consiglio di facolta', qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre, si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari od ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facolta' delle universita' statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art 2.

ART. 2. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N.25

Art 3.

ART. 3. (Comitati regionali di coordinamento)

Nelle regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai presidi delle relative facolta' con il compito di coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione.

Art 3.

ART. 3. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N.25

Art 4.

ART. 4. (Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382)

Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983.

I contributi finanziari aggiuntivi alle universita' non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalita' di cui all'articolo 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II ISTITUZIONE DI NUOVE FACOLTA' O UNIVERSITA' STATALI
CAPO I UNIVERSITA' STATALI DEGLI STUDI DELL'ABRUZZO
Art 5.

ART. 5. (Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti universita' degli studi:

  1. Universita' degli studi dell'Aquila;

  2. Universita' degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Universita' degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio"...

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