IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;
Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;
Veduta la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente del Consorzio universitario dell'Aquila per ottenere il riconoscimento della libera Universita' dell'Aquila;
Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 28 settembre 1962, n. 34819/34820, col quale e' stato costituito il Consorzio tra l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila per la libera Universita' dell'Aquila e ne e' stato approvato lo statuto;
Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1963 del commissario dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila;
Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 21 maggio 1964, n. 5459/2, col quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la libera Universita' dell'Aquila;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1.
E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria.
E' approvato lo statuto della libera Universita' dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.