DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 921 - Istituzione della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Coming into Force03 Novembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/10/19/064U0921/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date18 Agosto 1964
Published date19 Ottobre 1964
Official Gazette PublicationGU n.257 del 19-10-1964
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Veduta la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente del Consorzio universitario dell'Aquila per ottenere il riconoscimento della libera Universita' dell'Aquila;

Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 28 settembre 1962, n. 34819/34820, col quale e' stato costituito il Consorzio tra l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila per la libera Universita' dell'Aquila e ne e' stato approvato lo statuto;

Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1963 del commissario dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila;

Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 21 maggio 1964, n. 5459/2, col quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la libera Universita' dell'Aquila;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1.

E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria.

E' approvato lo statuto della libera Universita' dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.

Art 2.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, e' trasformato in Facolta' della libera Universita' dell'Aquila.

Sono devoluti alla libera Universita' dell'Aquila i contributi attualmente corrisposti dal Consorzio costituitosi per l'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

Il patrimonio, mobile ed immobile, del predetto Istituto e' devoluto alla libera Universita' alla quale e' mantenuta altresi' l'assegnazione degli immobili di proprieta' degli Enti locali in uso all'Istituto di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 127. - VILLA

Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Costituzione della Universita'
Art 1

L'Universita' degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':

1) Facolta' di Magistero;

2) Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali, con corsi di laurea di Fisica e Matematica e biennio propedeutico di Ingegneria.

E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto.

E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dal regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Art 1

L'Universita' degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

((Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':

1) Facolta' di magistero;

2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica, in Matematica e in Scienze biologiche;

3) Facolta' di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile))).

E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto.

E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dal regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Art 1

L'Universita' degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':

1) Facolta' di magistero;

2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica, in Matematica e in Scienze biologiche;

3) Facolta' di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile).

E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto.

E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dal regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.8

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 19 ottobre 1970, n. 1347 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il presente articolo, relativo alle facolta' e ai corsi di laurea dell'Universita' di L'Aquila, e' modificato nel senso che la facolta' di ingegneria ha i corsi di laurea in ingegneria civile (sezione edile); in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica.

Art 1

L'Universita' degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':

1) Facolta' di...

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