IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attivita'
E' istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente e' dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico;
L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;
Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.