DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143 - Istituzione dell'Ente nazionale per le strade

Coming into Force02 Marzo 1994
Published date01 Marzo 1994
Enactment Date26 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/03/01/094G0174/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.49 del 01-03-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attivita'

  1. E' istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente e' dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico;

  2. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private;

  3. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

  4. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici;

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Compiti dell'Ente

  1. L'Ente provvede a:

    a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

    b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

    c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

    d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

    e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

    f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

    g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;

    h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

    i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

    l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

  2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

  3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

  4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art 3.

Finanziamento e programmazione dell'attivita'

  1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonche' dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da...

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