Inapplicabilità degli istituti della correzione e della revisione alla sentenza passata in giudicato

AutoreMaria Palma/Franco Assante
Pagine761-762

    Per completezza di informazione, si ritiene opportuna la pubblicazione in calce all'articolo del richiamato provvedimento emesso dal tribunale di Cassino.


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´Una volta che la sentenza sia passata in cosa giudicata, pur se contiene sostanziali errori di diritto nella conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, contro la stessa non possono essere applicati nÈ l'istituto della correzione nÈ quello della revisione; solo l'appello avrebbe consentito di provvedere alla esatta applicazione della norma di leggeª.

Con sentenza n. 265/97 R.G. depositata il 21 marzo 1997, il Pretore di Cassino condannava gli imputati del reato di truffa aggravata alla pena, determinata su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., di mesi 4 di reclusione e lire 400.000 di multa. Convertiva, altresÏ, sempre su richiesta del P.M. e del difensore, la pena detentiva nella pena pecuniaria di lire 7.000.000 concedendo altresÏ agli imputati il beneficio della sospensione della stessa.

Gli atti venivano, conseguentemente, trasmessi al casellario giudiziale per gli adempimenti di legge (annotazione della sentenza nei modelli ex art. 445, comma 1), ma il dirigente dell'ufficio segnalava al tribunale ordinario (ex pretura circondariale) ´di voler controllare il dispositivo di condanna... perchÈ la pena sostituita Ë incompatibile con l'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dalla legge n. 296/93 in conversione del D.L. n. 187/93ª.

Naturalmente richiedeva che la adottanda decisione fosse comunicata al casellario per ´la codifica della scheda, secondo le istruzioni impartite dal Casellario circondariale di Romaª.

Il giudice, a seguito di tale missiva, convocava le parti in camera di consiglio per ascoltare le loro osservazioni in ordine alla richiesta del casellario giudiziale, trattenendo poi in decisione la questione.

Come Ë noto gli artt. 53 ss. della L. 689/91, meglio conosciuta come legge di depenalizzazione, consentono la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria solo quando la prima non sia superiore a tre mesi di reclusione. Per completezza di esposizione si ricorda che la pena detentiva veniva convertita, per ogni giorno di reclusione, in lire 25.000 fino al 19 ottobre 1993; successivamente il relativo valore Ë stato portato a lire 75.000. Per l'applicazione della pena pecuniaria si fa riferimento alla data del commesso reato e non alla data di pronuncia della sentenza da parte del giudicante.

La norma, quindi...

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