LEGGE 12 agosto 1993, n. 296 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri

Coming into Force13 Agosto 1993
Enactment Date12 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/ORIGINAL
Published date12 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.188 del 12-08-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addi' 12 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 50.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14

GIUGNO 1993, N. 187.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: "L'articolo 4- bis " fino a: "e' inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo il comma 2 dell'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

" a-bis) il comma sesto e' sostituito dal seguente:

'Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e...

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