DECRETO-LEGGE 14 giugno 1993, n. 187 - Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri

Coming into Force15 Giugno 1993
Enactment Date14 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/06/14/093G0259/CONSOLIDATED/19930812
Published date14 Giugno 1993
Official Gazette PublicationGU n.137 del 14-06-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di ordinamento penitenziario, nonche' talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini stranieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Misure alternative alla detenzione

  1. L'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato:

  1. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.".

Art 1.

Misure alternative alla detenzione 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.".

Art 2.

Lavoro dei detenuti

  1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato:

    1. il comma primo e' sostituito dal seguente:

      "Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.";

    2. il comma decimo e' sostituito dal seguente:

      "La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.".

  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma decimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".

Art 2.

Lavoro dei detenuti

  1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato:

    1. il comma primo e' sostituito dal seguente:

      "Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione".

      (( a-bis) il comma sesto e' sostituito dal seguente:

      "Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14- bis della presente legge";

      a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti: 'Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

      Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi- ano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

      Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel regolamento interno dell'istituto.

      Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

      Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul...

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