DECRETO 5 luglio 2002 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalita' di applicazione

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato dal regolamento (CE) n.

350/2002 della Commissione; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto del Ministro 10 agosto 2001 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione che reca modalita' di applicazione"; Considerata la necessita' di conformare le disposizioni attuative nazionali alle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria, relativa all'erogazione degli aiuti ai produttori che consegnano agrumi alla trasformazione, anche ai fini dei prescritti controlli; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002; Decreta

Art. 1.

Finalita' 1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria di settore, fino all'adozione da parte delle regioni e province autonome di specifici atti, il presente decreto individua procedure attuative del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi, con riguardo ai seguenti aspetti

  1. regime di aiuto alle organizzazioni dei produttori, che consegnano arance, limoni, mandarini, clementine, pompelmi, pomeli e satsuma di origine comunitaria, al fine di ottenere succhi o segmenti, di cui all'art. 1 del regolamento (CE) 2202/96; b) contratti stipulati tra le organizzazioni dei produttori, riconosciute e prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n.

    2200/96, e i trasformatori; c) adempimenti delle parti contraenti; d) sistema di controlli e relative risultanze.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per

  2. "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi dell'art. 14 del medesimo; b) "associazione di organizzazione di produttori": le associazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.

    2200/96; c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori; d) "regolamento": il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 2202/96; e) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilita', uno o piu' stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o piu' prodotti, di cui all'art. 1 del regolamento, ivi comprese le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci; f) "contratti": i contratti di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96; g) "quantita'": la quantita' di materia prima espressa in peso netto, salvo indicazione contraria; h) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole e forestali; i) "regione": la regione o la provincia autonoma competente per territorio; l) "Agenzia per le erogazioni in agricoltura": AGEA e gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme nazionali; m) "organismi di rappresentanza nazionali": organismi di rappresentanza delle OP e dei trasformatori o organizzazioni interprofessionali riconosciute.

    Art. 3.

    Campagne 1. Le campagne di commercializzazione e i periodi di consegna per arance, mandarini, clementine, satsuma, pompelmi, pomeli e limoni sono definiti dall'art. 2, paragrafi 1) e 2) del regolamento, come di seguito enunciato

  3. campagne di commercializzazione per le arance, i limoni, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli dal 1 ottobre al 30 settembre; b) periodo di consegna per i mandarini, le clementine e i satsuma dal 1 ottobre al 30 giugno; c) periodi di consegna per le arance, i pompelmi, i pomeli ed i limoni coincidenti con le campagne di commercializzazione.

    Art. 4.

    Gestione regime aiuti 1. Al fine di dare attuazione all'art. 7 del regolamento, concernente le esigenze conoscitive, i trasformatori e le OP che intendono partecipare al regime sono iscritti in un apposito elenco nazionale, previa valutazione della regione.

    1. I trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di iscrizione alla regione, dandone comunicazione al Ministero, antecedentemente la campagna...

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