DECRETO 19 aprile 2013 - Attuazione della direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A05811)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei provvedimenti comunitari che includono o meno un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o ne limitano l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le autorizzazioni vigenti;

Vista la direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, che ha iscritto il piriproxifene come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione del piriproxifene, per il tipo di prodotto 18, "insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", e' il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il piriproxifene, per il tipo di prodotto 18, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/5/UE, e' possibile che prodotti contenenti il piriproxifene come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/5/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il piriproxifene e' il 31 gennaio 2017;

Considerato che, pertanto, il...

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