DECRETO 13 marzo 2014 - Attuazione della direttiva 2013/44/UE della Commissione del 18 luglio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva. (14A03671)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in materia di immissione sul mercato di biocidi e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Vista la direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013, che ha iscritto la polvere di pannocchie di granturco come principio attivo nell'allegato I e IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che la data di iscrizione della polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», e' il 1° febbraio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva la polvere di pannocchie di granturco, per il tipo di prodotto 14, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012. Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/44/UE, e' possibile che prodotti contenenti la polvere di pannocchie di granturco come unico principio attivo siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/44/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il polvere di pannocchie di granturco e' il 31 gennaio 2017;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2017 l'esame delle richieste di autorizzazione che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti la polvere di pannocchie di granturco gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro tale data la valutazione dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT