LEGGE REGIONALE 1 marzo 2011, n. 2 - Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 2 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea Legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (rdino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni).

  1. Il Capo V del Titolo II della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    'Capo V Servizi ospedalieri Art. 26.

    Attivita' Ospedaliera 1. L'attivita' ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale e' svolta dalle Aziende sanitarie locali attraverso i propri Presidi ospedalieri e dai seguenti soggetti:

    1. IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;

    2. Istituto Giannina Gaslini IRCCS;

    3. Ente Ospedaliero Ospedali Galliera;

    4. Ospedale Evangelico Internazionale.

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d) perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto:

    1. degli atti di programmazione regionale;

    2. delle funzioni di emergenza e di alta specialita' attribuite;

    3. della complessita' della casistica trattata;

    4. delle attivita' di ricerca e di didattica.

  3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a

    d):

    1. erogano prestazioni e servizi appropriati;

    2. rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;

    3. coniugano l'attivita' assistenziale con le attivita' di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;

    4. perseguono economicita' ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.

  4. I soggetti di cui al comma 1 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi.

  5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimerle o modificarle.

    Art. 27.

    Assetti Istituzionali 1. Gli IRCCS, secondo i rispettivi ordinamenti, fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale.

  6. L'apporto delle attivita' dell'Ospedale Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale al Servizio Sanitario Regionale e' regolamentato con le modalita' di cui all'art. 4, comma 12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione stipula accordi, anche di durata pluriennale, con l'Ospedale Galliera e l'Ospedale Evangelico Internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.

  7. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonche' quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture.

    Art. 28.

    IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 1. Ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge n.

    16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, e' costituite, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro a seguito dell'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

  8. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ha personalita' giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

  9. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro persegue, garantendone la complementarieta' e l'integrazione, finalita' di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.

  10. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro assicura la realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e Universita' degli Studi di Genova ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Universita', a norma dell'art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n 419).

    Art. 28-bis.

    Organi 1. Sono organi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro:

    1. il Consiglio d'indirizzo e verifica;

    2. il Direttore generale;

    3. il Direttore scientifico;

    4. il Collegio sindacale;

    5. il Collegio di direzione.

  11. Il Consiglio d'indirizzo e verifica determina, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attivita' dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attivita' assistenziale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro con la programmazione didattica e scientifica...

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