IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, reso il 2 dicembre 1999;
Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative;
Visto il parere delle commmissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della sanita' e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita'
L'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle universita' e' determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalita' e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le universita' ubicate nel proprio territorio.
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I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformita' ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attivita' assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e universita';
informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita' al principio della leale cooperazione;
definire le linee generali della partecipazione delle universita' alla programmazione sanitaria regionale;
indicare i parametri per l'individuazione delle attivita' e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonche' delle Aziende USL per quanto concerne le attivita' di prevenzione, secondo criteri di essenzialita' ed efficacia assistenziale, di economicita' nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalita' e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attivita' e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle universita' di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attivita' ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalita' per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale
I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresi', anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.
In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si applica la procedura sostitutiva prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. La medesima procedura si applica altresi' ove la proposta regionale non sia trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario regionale.
I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-bis e' differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.