DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n.192 - Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

in vigore dal: 24- 6-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n.

128; Vista la direttiva n. 97/3/CE del Consiglio, del 20 gen- naio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987; Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), cosi' recita

"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

  1. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".

    - La direttiva 97/3/CE e' stata pubblicata nella GUCE L 027 del 30 gennaio 1997.

    - La direttiva 77/93/CEE e' stata pubblicata nella GUCE L 030 del 6 febbraio 1993.

    - La legge 18 giugno 1931, n. 987, reca

    "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi".

    - Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, reca

    "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi".

    - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

    536, reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".

    - Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, reca

    "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

    - Il decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, reca: "Recepimento della direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi".

    Art. 2.

    Partecipazione finanziaria per le infrastrutture di ispezione 1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini del rafforzamento delle infrastrutture di ispezione fitosanitaria fino alla copertura non superiore al 50% delle spese intese a migliorare, oltre il livello gia' raggiunto rispettando le condizioni minime di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

    292 del 15 dicembre 1998, gli strumenti ed impianti necessari per le attivita' di ispezione e di monitoraggio e, all'occorrenza, per le misure previste all'articolo 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n.

    41 del 19 febbraio 1996 e successive modificazioni, nei centri di ispezione fitosanitari diversi da quelli del luogo di destinazione, e' integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.

  3. Per l'ottenimento della partecipazione finanziaria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma delle misure da attuare rientranti fra quelle finanziabili ai sensi del comma 1. Le richieste di partecipazione finanziaria dirette alla Commissione europea e i programmi completi della documentazione e di ogni informazione necessaria, sono trasmessi al Ministero per le politiche agricole che provvede, previo...

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