DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1980, n. 27 - Interventi urgenti per l'editoria

Coming into Force22 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/02/21/080U0027/CONSOLIDATED/19810806
Published date21 Febbraio 1980
Enactment Date15 Febbraio 1980
Official Gazette PublicationGU n.51 del 21-02-1980
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica, attesa la situazione di grave crisi in cui versa l'editoria e di dettare norme intese al riordino dell'intero settore editoriale al fine di garantire la realizzazione di una effettiva liberta' di stampa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Titolarita' delle imprese editoriali di giornali quotidiani

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservata alle persone fisiche ed alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonche' alle societa' cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dalla attivita' editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

A tutti gli effetti del presente decreto e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti d'affitto o di affidamento in gestione.

Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a societa' a prevalente partecipazione pubblica, a societa' per azioni quotate in borsa le cui azioni siano in maggioranza di persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o a societa' le cui azioni o quote siano interamente intestate a dette societa' quotate in borsa. E' escluso il trasferimento per girata di dette azioni.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio della impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata non possono essere intestate a societa' fiduciarie o a societa' estere. Analogo divieto vale per le azioni di societa' diverse dalle societa' per azioni quotate in borsa che direttamente o indirettamente controllino societa' editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, entro trenta giorni dall'istituzione del registro nazionale della stampa ai sensi del successivo art. 4 e comunque entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'art. 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo devono adeguarsi alle sue disposizioni nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa e' esclusa da tutte le provvidenze del presente decreto.

Trascorsi i due anni di cui al comma precedente, su istanza della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori dalla societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma del presente articolo al fine di nominare nuovi organi sociali.

Le societa' per azioni di cui al primo ed al secondo comma sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali e di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'.

Art 2.

Concentrazioni

Dall'entrata in vigore del presente decreto gli atti di cessione di testate nonche' di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di imprese giornalistiche di cui all'art. 1 e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto di essi l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante, ai soli effetti del presente articolo, la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta', di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima o da imprese controllate o che la controllano o a essa sono collegate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresi' dominante ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che venga in possesso o che si trovi a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta', ovvero di affitto o affidamento in gestione di testate, un numero di testate:

  1. superiore al 50 per cento di quelle edite nello anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia piu' di una testata;

  2. che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quelle del nord, comprendente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino e Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna; del centro comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio; del sud, comprendente le rimanenti regioni.

La commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, quando riscontri che si verificano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, deve presentare domanda al tribunale competente ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullita' degli atti di cui al primo comma.

Su richiesta motivata dalla commissione medesima il tribunale puo' adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullita'.

E' competente il tribunale del luogo presso il quale e' stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di piu' giornali e' competente il tribunale del luogo ove e' registrato il giornale con la piu' alta tiratura. La suddetta competenza territoriale e' inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti.

Nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30 per cento di quella nazionale.

Art 3.

Bilanci delle imprese

Le imprese editrici dei giornali quotidiani devono depositare annualmente, entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, che ne cura il deposito presso il registro di cui al successivo...

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