Titolarita' delle imprese editoriali di giornali quotidiani
L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservata alle persone fisiche ed alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonche' alle societa' cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dalla attivita' editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
A tutti gli effetti del presente decreto e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti d'affitto o di affidamento in gestione.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a societa' a prevalente partecipazione pubblica, a societa' per azioni quotate in borsa le cui azioni siano in maggioranza di persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana o a societa' le cui azioni o quote siano interamente intestate a dette societa' quotate in borsa. E' escluso il trasferimento per girata di dette azioni.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio della impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata non possono essere intestate a societa' fiduciarie o a societa' estere. Analogo divieto vale per le azioni di societa' diverse dalle societa' per azioni quotate in borsa che direttamente o indirettamente controllino societa' editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'art. 2359 del codice civile.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, entro trenta giorni dall'istituzione del registro nazionale della stampa ai sensi del successivo art. 4 e comunque entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'art. 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.
Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo devono adeguarsi alle sue disposizioni nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa e' esclusa da tutte le provvidenze del presente decreto.
Trascorsi i due anni di cui al comma precedente, su istanza della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori dalla societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma del presente articolo al fine di nominare nuovi organi sociali.
Le societa' per azioni di cui al primo ed al secondo comma sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali e di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'.