LEGGE 8 agosto 1996, n. 431 - Interventi urgenti per l'edilizia scolastica

Coming into Force07 Settembre 1996
Published date23 Agosto 1996
Enactment Date08 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/23/096G0458/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.197 del 23-08-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Mutui per l'edilizia scolastica

  1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

  2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art 2.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

  1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari ad acta eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimita', ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell'amministrazioneprovinciale o del commissario ad acta, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.

  2. I commissari ad acta possono altresi':

    1. convocare e presiedere le conferenze di servizi finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni;

    2. espletare procedure concorsuali per...

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