LEGGE 4 giugno 1984, n. 194 - Interventi a sostegno dell'agricoltura

Coming into Force06 Giugno 1984
Published date05 Giugno 1984
Enactment Date04 Giugno 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/06/05/084U0194/CONSOLIDATED/19990820
Official Gazette PublicationGU n.153 del 05-06-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire 107 miliardi, per l'anno 1984, da iscrivere quanto a lire 101.650 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il successivo conferimento al Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, e quanto a lire 5.350 milioni in quello del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

Art 2.

Il Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'attivita' del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644.

Art 3.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.

Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti".

Art 4.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Art 5.

Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, e' autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art 6.

A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 7.

Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall'articolo 5, lettere a), c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Saranno osservate le procedure e modalita' stabilite al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della medesima legge n. 403.

Art 8.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art 9.

Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonche' per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su ruoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art 10.

Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 2 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984, per la dotazione delle attrezzature destinate al servizio per la prevenzione e la repressione delle frodi.

Ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi del nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art 11.

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame, nonche' per l'acquisto di attrezzature.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'istituto nazionale della nutrizione, all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e' assegnato un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni, 2 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi.

Per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamita' naturali e avversita' atmosferiche e alla gestione dei Consorzi di difesa, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di lire 2 miliardi a favore dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, previa approvazione del progetto predetto in linea tecnico-economica.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art 12.

A decorrere dall'anno 1984, il contributo annuo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 757, e' elevato di lire 150 milioni ed e' corrisposto direttamente a favore del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno cui e' attribuita la personalita' di diritto pubblico.

Art 13.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10...

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