Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 73/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n.

472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n.

211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce - tra l'altro - la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attivita' di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa; Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge- obiettivo»), concernente la predisposizione di un Programma di infrastrutture strategiche, e visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che -- oltre a modificare la norma citata - -reca specifici limiti d'impegno per finanziare gli interventi inclusi nel suddetto Programma; Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento -- nell'ordine - numerosi interventi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione ex art. 6 della legge n. 211/1992 e, successivamente, dalla C.A.V.; Vista la delibera 3 maggio 2001,n. 76 (Gazzetta Ufficiale n.

182/2001), con la quale

e' stato approvato, tra gli altri, l'intervento del comune di Bologna, denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, 1° lotto tratta Stazione FS-Fiera Michelino», del costo di 399.705000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza di fondi, e' stato assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% di 292.407.000.000 lire (151.015.612,49 euro), che costituisce il costo dell'opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che viene finanziato a valere sui fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e 388/2000; i soggetti beneficiari di interventi collocatisi utilmente agli ultimi posti di graduatoria e destinatari quindi di finanziamenti inferiori a quelli richiesti sono stati invitati, per garantire la realizzazione globale dell'opera proposta, a provvedere all'adeguamento dei progetti in funzione delle ridotte disponibilita' attribuite -...

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