DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 - Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 55/2004)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione

n. 55/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n.

472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n.

211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata, e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi concernenti la «funicolare di Chiaia» di Napoli, il 1° stralcio del progetto «mobilita' alternativa per Spoleto, citta' aperta all'uomo», i «sistemi innovativi» di Avellino e Brindisi e la metropolitana leggera automatica linea 1 di Torino; Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n.

18/2003), con la quale si e' proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi; Vista la nota 26 marzo 2004, n. 102/(TIF 5)/211 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di autorizzare l'utilizzo delle economie di gara conseguite per gli interventi di Spoleto e di Napoli e di approvare la variante progettuale dell'intervento di Avellino, confermando alla nuova opera il finanziamento attribuito all'opera originaria; Vista la nota 21 giugno 2004, n. 811/(TIF 5) 211, con cui il suddetto Ministero ha proposto il definanziamento dell'intervento di Brindisi denominato «sistema innovativo a via guidata, tratta Ospedale - stazione F.S. - Piazza Cairoli - Piazza L. Fiacco» e l'assegnazione dei finanziamenti cosi' liberatisi alla metropolitana leggera automatica di Torino; Considerato che, secondo la procedura dettata con le delibere sopra richiamate, la percentuale di contribuzione a carico delle risorse della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, deve essere calcolata sul minore tra il costo del progetto come sottoposto a questo Comitato ed il costo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto

per quanto concerne l'intervento di Napoli denominato «Funicolare di Chiaia»

che l'opera, inizialmente approvata da questo Comitato con delibera 27 novembre 1996, n. 258 (Gazzetta Ufficiale n. 37/1997), e' stata da ultimo inserita nell'allegato 1 della delibera 29 novembre 2002, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 18/2003), a seguito dell'avvenuta attivazione del relativo mutuo, con conseguente quantificazione definitiva del relativo contributo in termini di quota del limite d'impegno ex lege n. 611/1996; che i ribassi conseguiti in gara hanno comportato un'economia, rispetto al quadro economico approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 2.519.083,28 euro; che il comune di Napoli ha chiesto di poter...

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