DECRETO-LEGGE 15 marzo 1965, n. 124 - Interventi per la ripresa della economia nazionale

Coming into Force16 Marzo 1965
Published date15 Marzo 1965
Enactment Date15 Marzo 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/03/15/065U0124/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.67 del 15-03-1965
TITOLO I Finanziamenti da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche e della Cassa depositi e prestiti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la pubblica istruzione, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'industria ed il commercio, il lavoro e la previdenza sociale e la sanita'; Decreta:

Art 1.

Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente art. 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro,

sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio. Su detti prestiti puo' essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di credito per le opere pubbliche in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti art. 1 e 2 il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

  1. Comuni, Province e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;

  2. Comuni, Consorzi ed altri enti obbligati, per le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive integrazioni e modificazioni;

  3. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;

  4. Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) per la costruzione di case popolari.

Con gli stessi fondi il Consorzio puo' concedere ai Comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalita' ed alle condizioni ivi previste.

Nella concessione dei mutui si tengono in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord.

Art 3.

Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti art. 1 e 2 il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

  1. Comuni, Province e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;

    b) Comuni, Province, Universita' e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni;

  2. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;

    d) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

    Con gli stessi fondi il Consorzio puo' concedere ai Comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalita' ed alle condizioni ivi previste.

    COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1965, N. 431.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti art. 1 e 2 il Consorzio puo' concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla, legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

I mutui accordati dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dei contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte, del mutuo che puo' essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo e' surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 7.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti art. 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art 7.

L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 8.

Con i fondi previsti dagli art. 1 e 2 il Consorzio puo' concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al titolo IV del presente decreto.

Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui e' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli Stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 9.

Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui al Comuni e alle Province per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonche' ai Comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario a del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 9 bis.

Art. 9-bis.

Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del...

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