DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356 - Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi

Coming into Force01 Ottobre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/10/01/001G0415/CONSOLIDATED/20021231
Published date01 Ottobre 2001
Enactment Date01 Ottobre 2001
Official Gazette PublicationGU n.228 del 01-10-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attivita', agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

  1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella della benzina senza piombo.

  2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

  3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, e' consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Art 2.

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

  1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

Art 3.

Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre

  1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Art 4.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

  1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Art 4.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

  1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 2

Art 4.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

  1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. (2) (3) 4

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