DECRETO 23 aprile 1998 - Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), punti 7 ed 8, e l'articolo 5; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1 luglio 1997, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995 concernente il trasferimento da Telecom Italia a Telecom Italia Mobile dei rapporti connessi ai servizi radiomobili, registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo poste e telecomunicazioni, il 23 maggio 1995, registro n. 4, foglio n. 72; Vista la raccomandazione della Commissione europea C(98)50 dell'8 gennaio 1998, riguardante l'interconnessione nel mercato delle telecomunicazioni liberalizzato; Visto il documento ONP COM 97-45-bis del 26 gennaio 1998 del Comitato ONP riguardante termini e condizioni dell'offerta di interconnessione di riferimento; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni; Vista l'offerta di interconnessione della societa' Telecom Italia trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. 06.27.13.DG del 27 giugno 1997; Visti i pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato proc. n. S/207, prot. n. 12888 del 13 febbraio 1998 e proc.

n. S/214, prot. n. 14416 del 6 marzo 1998; Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' - NARS - prot. n. 7/1488 del 24 febbraio 1998; Visto il parere congiunto delle Direzioni Generali IV, prot. 12142 del 17 marzo 1998, e XIII, prot. 1419 del 10 marzo 1998, della Commissione europea;

Decreta: Capo I Generalita' Art. 1.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: a) "regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.

    318; b) "Autorita'", l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997.

  2. Al presente provvedimento sono altresi' applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

    Art. 2.

    Campo di applicazione

  3. Fermo quanto previsto in materia di interconnessione e di accesso di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare agli articoli 4 e 7, le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, nei casi di interconnessione e di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni previsti all'art. 4, comma 1, del regolamento medesimo.

    Capo II Disposizioni applicabili agli organismi di telecomunicazioni Art. 3.

    Disposizioni generali

  4. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e' oggetto di un accordo di diritto privato tra organismi di telecomunicazioni. Tale accordo, oltre a quanto gia' previsto all'art. 4, comma 14, del regolamento, deve contenere almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali indicati all'art. 6.

  5. Gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti a definire le clausole di cui al comma 1 anche nel caso di accordi di interconnessione con le loro controllate, controllanti, collegate o consociate nonche' con le eventuali proprie divisioni operative.

  6. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 2 sono tenuti a rispondere alle richieste di interconnessione senza indugio e, indicativamente, entro quindici giorni dalla loro ricezione, avviando la negoziazione del relativo accordo.

  7. Al fine di promuovere l'interconnessione finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' dei servizi attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, la negoziazione di cui al comma 3 deve completarsi entro un periodo di quarantacinque giorni. In caso di disaccordo, gli organismi sono tenuti, separatamente, a trasmettere all'Autorita' lo schema dell'accordo, evidenziando le parti su cui sussistono divergenze e, per esse, rappresentando analiticamente: a) la posizione negoziale assunta dall'organismo e dalla controparte; b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute; c) l'intervallo di negoziazione ritenuto accettabile e le eventuali proposte alternative.

  8. In mancanza di una analitica relazione sulle parti dell'accordo su cui sussistono le divergenze di cui al comma 4, l'Autorita' provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

  9. Entro dieci giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni ne danno notizia all'Autorita' e avviano, senza indugio, tutte le attivita' per la loro attuazione.

  10. Ogni controversia relativa all'interconnessione e' sottoposta all'Autorita' che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento, dell'art.

    1, comma 6, lettera a), punto 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ferme restando le modalita' descritte ai commi 4 e 5, definisce il contenzioso mediante un atto vincolante per le parti entro novanta giorni.

  11. L'Autorita' tratta le controversie sulla base dell'ordine di loro ricevimento. L'Autorita' puo' adottare, mediante provvedimento motivato, una diversa priorita', in particolare nei casi in cui sussista un rischio imminente di danno grave ed irreparabile per il pubblico interesse ovvero, preventivamente all'adozione dell'atto vincolante di cui al comma 7, altra decisione avente efficacia temporanea.

    Art. 4.

    Esigenze fondamentali

  12. Gli organismi di telecomunicazioni definiscono i contenuti dell'accordo di interconnessione di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle esigenze fondamentali previste all'art. 12, comma 1, del regolamento e, in particolare, sono tenuti a: a) garantire il mantenimento della disponibilita' delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni in caso di guasti alla rete, effettuando i necessari interventi. I guasti di comprovata complessita' dovuti a calamita' naturali, atti vandalici e terroristici sono comunque tempestivamente riparati; b) assicurare il rispetto delle regole, norme o specifiche tecniche applicabili; c) osservare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento, le eventuali condizioni basate sulle esigenze fondamentali, fissate dall'Autorita' qualora lo ritenga necessario; d) informare l'Autorita', dopo le opportune verifiche tecniche, qualora una interconnessione alteri il rispetto delle esigenze fondamentali. In tale ipotesi, l'Autorita' puo' autorizzare, dopo aver sentito le parti interessate, la sospensione della connessione informando le parti stesse e fissando tempi e condizioni per il suo ripristino.

  13. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato un accordo di interconnessione hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente con un preavviso minimo di dodici mesi riguardo alle variazioni da apportare alle proprie reti che comportano l'adattamento o la modifica delle installazioni, fatti salvi i casi di comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi derivanti da forza maggiore nonche' diverse decisioni dell'Autorita', da prendersi dopo aver ascoltato le parti interessate. Ove non siano rispettate le predette condizioni, i costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento o dalla modifica delle installazioni o della rete, sopportati dall'organismo che si interconnette, sono interamente a carico...

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