DELIBERAZIONE 12 marzo 2002 - Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR. (Deliberazione n. 5/02/CIR)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 12 marzo 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7 e 8, e l'art. 5 della suddetta legge; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti; Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la delibera n. 197/99, adottata dal consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001, e le risultanze di tale consultazione; Vista la delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002; Viste le integrazioni all'offerta di riferimento per l'anno 2001, inviate da Telecom Italia all'Autorita' in data 22 gennaio e 1 febbraio 2002, ai sensi della menzionata delibera n. 25/01/CIR; Vista la delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifiche dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione; Sentita la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 26 febbraio 2002 e 6 marzo 2002, e visti i documenti dalla stessa presentati; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue

  1. Il procedimento istruttorio.

    Telecom Italia ha inviato all'Autorita' in data 22 gennaio 2002 una proposta di integrazione all'offerta di riferimento per il 2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l'inserimento di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l'accesso ad Internet.

    In data 1 febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un'integrazione a tale proposta contenente le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure e Service Level Agreement.

    L'Autorita' ha, pertanto, avviato l'attivita' di valutazione di tale offerta. Nell'ambito di tale valutazione, e' stata approfondita la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio proposta da Telecom Italia, nonche' sono stati effettuati confronti approfonditi con altre Autorita' nazionali di regolamentazione in Paesi che hanno gia' introdotto tale servizio.

  2. La descrizione dell'offerta di Telecom Italia.

    L'offerta proposta da Telecom Italia si configura come un servizio di raccolta forfetario a livello di SGU, distrettuale e di SGT, applicabile al traffico rivolto a numerazioni in decade 7 con le seguenti condizioni economiche

    SGU 23.648 Euro/anno; SGU distrettuale 33.000 Euro/anno; SGT 43.000 Euro/anno.

    Il servizio prevede il trabocco del traffico eccedente la capacita' acquistata su flussi a consumo utilizzati indifferentemente per il traffico fonia e per il traffico decade 7, presenti sul medesimo autocommutatore.

    Il trabocco del traffico ha un limite massimo verificato da Telecom Italia: e' consentito il superamento di un predeterminato tasso di trabocco, espresso in termini percentuali rispetto al traffico offerto, percentuale tasso variabile in funzione del numero di canali forfetari attivati dall'operatore, per non piu' di due ore al giorno per un massimo di dieci giorni al mese anche non consecutivi; superato detto limite Telecom Italia segnala all'operatore la necessita' di provvedere ad incrementare il numero di flussi FRIACO.

    L'operatore e' tenuto ad individuare i blocchi da cento numeri in decade 7 sui quali desidera che sia applicata l'offerta forfetaria, indipendentemente dalla corrispondente offerta retail. Per gestire in maniera differenziata il traffico FRIACO e' previsto l'utilizzo di un routing number specifico.

    L'operatore puo' trasformare i circuiti a consumo in circuiti forfetari e viceversa, senza alcun aggravio di costo. Telecom Italia prevede tuttavia una clausola per cui tra una richiesta di trasformazione e l'altra, riferite al medesimo flusso di interconnessione, devono trascorrere almeno sei mesi.

    Per garantire l'integrita' della rete, sono previsti i parametri qualitativi di seguito elencati diversificati da quelli previsti per i servizi sia voce che dati su base minutaria.

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    | FRIACO | Servizi voce | Decade 7

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    ASR (1) orario | 90% | 50% | 90%

    ASR nel quarto d'ora | 80% | 30% | 70%

    SCH (2) |50 impegni/ora |70 impegni/ora |70 impegni/ora

    La proposta di Telecom Italia prevede, inoltre, due limitazioni: la prima relativa all'indisponibilita' immediata al servizio di circa il 4% degli impianti SGU ed SGT, la seconda relativa ad un limite massimo per i flussi a capacita' attivabili a livello SGT per singolo operatore interconnesso secondo il seguente criterio

    distretti con 0-1 SGU: max 3 circuiti per operatore; distretti con 2-4 SGU: max 2 circuiti per operatore; distretti con piu' di 5 SGU: max 1 circuito per operatore.

    Con riferimento al manuale di provisioning e Service Level Agreement, vengono indicati tempi di fornitura dei circuiti di interconnessione forfetaria.

  3. La valutazione dell'Autorita'.

    1. Le condizioni economiche.

      1.1. La metodologia proposta da Telecom Italia.

      Al fine della determinazione delle condizioni economiche, Telecom Italia ha proposto l'applicazione di un modello analogo a quello utilizzato dall'Autorita' di regolamentazione del Regno Unito, OFTEL, adattato ai parametri e valori estratti dalla propria contabilita' regolatoria relativa all'anno 2000, coerentemente con la base di costi utilizzata per gli altri servizi dell'offerta di riferimento 2001.

      In particolare, sono stati utilizzati i seguenti parametri di riferimento per la determinazione del livello di prezzo a livello di SGU.

      Tabella 1 - livello SGU

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      |Minuti annui su tratta SL-SGU (LECO) (3) |

      A|(milioni) | 174.810

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