DELIBERAZIONE 6 agosto 2002 - Modifiche e integrazioni al regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13710)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera n. 11522 del 1 luglio 1998, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998, come modificata con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001; Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nei libri II, III, IV e V di tale regolamento; Considerate le osservazioni formulate dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Vista la lettera del 12 luglio 2002, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5 e 32, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998; Delibera

  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e modificato con delibere n.

    11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, e' modificato ed integrato come segue

    nell'articolo 5

    nel comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere

    "f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico; g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11."; nel comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le lettere

    "g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico; h) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11"; nel comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere

    "f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico; g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11."; nel comma 4, dopo la lettera g) e' aggiunta la lettera

    "h) gli estremi del provvedimento adottato ai sensi dell'art.

    57 del testo unico.".

    Nell'art. 7, il comma 2 e' abrogato.

    Nell'art. 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente

    "4. Le dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.".

    Nell'art. 12, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente

    "e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.".

    Nell'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente

    "3. 1 termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.".

    Nell'art. 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente

    "1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, e' presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finche' le...

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