Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come integrata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art.

16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per il triennio 2001-2003; Visto lo stanziamento del capitolo ´Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studioª dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari a 124.453.000 euro; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 26 novembre 2003; Visti i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta

Art. 1.

La destinazione del Fondo

  1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante ´Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390ª, nonche' all'erogazione di prestiti d'onore, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 o di disposizioni e deliberazioni delle regioni, degli organismi regionali di gestione e delle universita', a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Nell'utilizzo del Fondo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, e' riconosciuta priorita' di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione, al fine di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT