DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia, rispettivamente, di revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10 aprile 1998, n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997; Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998; Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari: 1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio" sono soppesse; 2) al comma 2, le parole: "dai suddetti uffici" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio"; b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2"; c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole "dall'ufficio finanziario competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore"; d) nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente" sono soppresse; e) nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, e' effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4.

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione."; f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole "amministrate da enti diversi da quelli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle"; g) nell'articolo 8, concernente i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: "o alle casse degli enti territoriali competenti", ovunque ricorrano, sono soppresse; h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi dallo Stato, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato ). 1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente."; i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i fondi della riscossione: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale."; 2) nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,"; 3) il comma 5, e' sostituito dal seguente: " 5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attivita' svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attivita' svolte dai medesimi uffici."; l) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Validita' degli atti compiuti ). - 1. Restanosalvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonche' per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva gia' iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali e' stato gia' eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".

Art. 2.

Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi: 1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA" sono soppresse; 2) nel comma 2, lettera a), le parole: ", primo comma," sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;"; b) nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento: 1) al comma 1, la parola "15" e' sostituita dalla seguente: "sedici"; 2) al comma 3, dopo la parola: "annuali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre"; c) nell'articolo 20, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi: 1) al comma 1, dopo le parole: "dall'INPS" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,"; 2) al comma 4, la parola "15" e' sostituita dalla seguente: "sedici"; d) nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "quinto"; e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalita' di versamento, le parole da: "alla scadenza" a: "idoneita'" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998"; f) nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari: 1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", nonche' i soggetti non titolari di partita IVA"; 2) al comma 4, e' soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione.

2. Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Art. 3.

Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera i), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La...

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