DECRETO 18 febbraio 2008 - Individuazione dei beni immobili di proprieta'' dell''Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante ´Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliareª, convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visti l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale previdenza sociale, trasmesso con nota n. 0012604 del 25 settembre 2007, in cui il medesimo ente ha individuato immobili di proprieta' dello stesso;

Vista la nota n. 102261 del 25 ottobre 2007 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi della norma citata;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito, in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di...

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