Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Ai Dipartimenti della Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del

Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del

Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato -

Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'Aran

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite il

Ministero dell'universita' e della ricerca)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'universita' e della ricerca)

Ai nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Alla conferenza dei Presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI 1. Premessa.

La presente circolare e' emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di offrire indicazioni operative per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora innanzi denominato ´art. 29ª).

L'art. 29 prevede la riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati rispetto a quella sostenuta nel 2005.

I provvedimenti attuativi della norma concorreranno a realizzare l'obiettivo programmatico di riduzione strutturale delle spese delle amministrazioni pubbliche; obiettivo economico-finanziario che assume carattere di priorita', in linea con quanto enunciato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, che indirizza l'azione del Governo all'obiettivo finale di risanamento della finanza pubblica.

La pubblica amministrazione rappresenta, infatti, uno dei quattro grandi comparti della spesa pubblica (insieme al servizio sanitario, al sistema pensionistico, alla finanza degli enti decentrati) sul quale il Governo ha assunto l'impegno di incidere correggendone squilibri interni, inefficienze e duplicazioni attraverso interventi di tipo strutturale.

Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, in quanto delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a monitorare e verificare il conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati, e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a esercitare funzioni di coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relative all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, hanno assunto, pertanto, l'iniziativa di emanare la presente circolare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, affinche' le misure strutturali di contenimento della spesa pubblica previste nell'art. 29 siano compiutamente portate ad effetto.

Le amministrazioni destinatarie dell'art. 29 (su cui v., amplius, infra, 1/2 2.1), gia' obbligate ad adottare nell'immediatezza, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, le misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa (art. 29, comma 1), hanno altresi' l'onere di realizzare a regime il contenimento delle spese per gli organismi in questione operanti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 29.

Gli strumenti che l'art. 29 individua allo scopo di realizzare in via permanente il risparmio di spesa sono i provvedimenti di riordino indicati al comma 2 per le amministrazioni statali e al comma 3 per le amministrazioni non statali.

La mancata individuazione degli organismi nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 ne determina la soppressione ex lege alla scadenza di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (sul punto v., infra, 1/2 2.2). Il termine di centoventi giorni inizialmente previsto dall'art. 29, comma 4, e' stato infatti prorogato a centottanta giorni dall'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, attualmente in corso di conversione in legge. 2. Ambito di applicazione.

In via interpretativa deve ritenersi che le disposizioni previste dall'art. 29 non trovino applicazione nei confronti di organismi direttamente individuati da disposizioni di rango costituzionale (ad esempio Commissioni paritetiche per le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale) e nei confronti di organismi istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della norma (il 4 luglio 2006).

Altresi' esclusi dall'ambito di operativita' della norma devono ritenersi gli organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attivita' necessitate (es. Protezione civile) e le strutture di missione, istituite, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, per la realizzazione di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi.

Si tratta, infatti, in entrambe le ipotesi, di organismi le cui dotazioni, in termini strumentali e di risorse umane, essendo state specificamente calibrate dai provvedimenti istitutivi sulle esigenze derivanti dalla situazione di emergenza ovvero dagli obiettivi assegnati, non potrebbero essere decurtate se non a scapito della realizzazione degli scopi per i quali tali organismi sono stati istituiti.

Infine, devono ritenersi esclusi, piu' in generale, gli organismi collegiali temporanei, di natura straordinaria e non permanente (si pensi alle commissioni di concorso, di gara, etc.).

Ai fini di una corretta applicazione della norma appare poi opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 29, sotto il profilo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT