DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 18 - Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialita' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e del 26 novembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attivita' svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonche' dai contratti di lavoro.

  2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS.

    rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.

  3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il testo dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in "Note alle premesse".

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo degli articoli 2, 23, 55, 71, comma 2, e 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.

    59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.

    203, supplemento ordinario

    "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti

    1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.

  4. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree...

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