DECRETO 11 giugno 2001, n. 488 - Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 giugno 2001, n.488

Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei

lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo

84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17; Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001; Vista la nota con cui il provvedimento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; A d o t t a n o il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Il medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' delle visite mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva compatibilita' tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni.

    Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dell'art. 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle...

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