Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti d...

in vigore dal: 7- 5-1999 IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali; Visto l'articolo 15, comma 1, della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione deIle commissioni consultive locali; Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998 con il quale sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portutali ed alle commissioni consultive locali; Ritenuta, altresi', la necessita' di modificare il decreto ministeriale suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplona le modalita' di elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita, del rappresentante dei dipendenti delle autorita' portuali in seno alle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 84 del 1994, nonche' dei rappresentanti degli stessi lavoratori e dipendenti in seno ai comitati portuali di cui all'articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994.

  1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione consultiva locale e il comitato portuale vengono a scadenza nello stesso trimestre.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e' il seguente

    "1. Il comitato portuale e' composto

    a)-i) (Omissis); l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita' portuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio".

    - Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente

    "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) e l). Nei porti ove non esista autorita' portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita' portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto".

    - Il decreto ministeriale 2 settembre 1998, n. 412 (Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 in data 2 dicembre 1998.

    - Il comma 3 dell'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    Note all'art. 1

    - Il testo vigente degli articoli 16, 17, 18 e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente

    "Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

  2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

  3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagarento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'.

  4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina

    1. i requisiti di carattere personale e tecnicoorganizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese...

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