LEGGE 11 dicembre 1990, n. 379 - Indennita' di maternita' per le libere professioniste

Coming into Force01 Gennaio 1991
Enactment Date11 Dicembre 1990
Published date17 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/17/090G0428/CONSOLIDATED/20010426
Official Gazette PublicationGU n.293 del 17-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Destinazione e misura dell'indennita'

  1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

  2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

  3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 26 MARZO 2001, N. 151

Art 2.

Termini e modalita' della domanda

  1. L'indennita' di cui all'articolo 1 e' corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall parto.

  2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive modificazioni.

  3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

  4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 26 MARZO 2001, N. 151

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