DECRETO 23 gennaio 2002 - Indeducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; Visto l'art. 9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi; Considerato che il citato comma 7-bis dell'art. 76, cosi' come sostituito, prevede che, per le finalita' previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti; Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle per-sone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive; Considerato, altresi', che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri; Considerato, infine, che il comma 7-quater, dell'art. 76, stabilisce che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreta

Art. 1.

  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente...

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