DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253 - Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorita', fra cui quelle di concreta attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonche' di incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato 1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede

  1. per 550 unita', utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996; b) per le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato e' destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata...

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