Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello stesso decreto legislativo;

Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche' un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti installati a terra;

Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;

Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di integrazione;

Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e duraturo;

Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;

Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonche' di alcune applicazioni specifiche;

Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con modalita' organicamente raccordate con le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio 2007;

E m a n a il seguente decreto:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

    a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

    b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

    b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

    b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e' l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

    c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);

    d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

    e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e' l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

    f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;

    g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

    g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema elettrico;

    g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

    g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;

    g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

    h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;

    i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

    j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);

    k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari...

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