CIRCOLARE 15 febbraio 1999, n.9323 - Agevolazioni per l'imprenditoria femminile, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Circolare esplicativa delle modalita' di ripresentazione delle domande relative al secondo bando, ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1999

Alle imprese interessate Alle organizzazioni imprenditoriali Con decreto del 15 gennaio 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999), sono stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 215/1992 e disciplinate le modalita' per la ripresentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi o di quelli che, pur ammessi, non possono ottenere l'agevolazione, o la ottengono solo parzialmente, a causa dell'esaurimento delle disponibilita' finanziarie. Tale ripresentazione consente di concorrere, con le domande che sono state presentate entro il 31 dicembre 1998, all'assegnazione dei fondi disponibili per il 1999.

Il comma 6 dell'art. 8 del decreto 15 gennaio 1999 fa riferimento, per la ripresentazione delle domande, alla circolare 13 marzo 1998, n. 952355.

Tenuto conto che, in seguito all'emanazione della predetta circolare sono intervenute alcune modifiche alla normativa che disciplina le autocertificazioni (introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche), si ritiene opportuno diramare i nuovi modelli per la ripresentazione delle domande, che tengono conto delle predette variazioni.

Con l'occasione si richiama l'attenzione su quanto segue

  1. Qualora la percentuale di investimento realizzato al 31 dicembre 1998 risulti superiore a quella indicata nella domanda precedente, presentata a valere sul secondo bando (e cioe' entro il 31 dicembre 1997), il punteggio relativo allo stato di realizzazione del progetto sara' calcolato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1996 "Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditoria femminile". Non saranno prese in considerazione percentuali di realizzazione inferiori a quelle dichiarate in precedenza.

  2. Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, per le dichiarazioni sostitutive di notorieta' non e' richiesta l'autentica della firma. Pertanto e' sufficiente che la domanda, redatta secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2 della presente circolare, sia corredata dalla fotocopia del documento di identita' del rappresentante legale.

  3. Per la sola conferma della domanda precedentemente presentata si fa riferimento allo schema riportato nell'allegato 1.

  4. Nel caso in cui si ritenga apportare modifiche alla domanda precedentemente presentata, la richiesta deve essere formulata secondo il modello...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT