DECRETO 9 febbraio 2006 - Impegno di Euro 8.582.222,52 ed erogazione di Euro 4.913.880,81 a favore delle regioni e province autonome interessate, ai sensi della legge n537/1993 e della legge n122/1989 (Interventi in materia di parcheggi)

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo e' costituito da una quota fissa ed una quota variabile;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12 della legge finanziaria n. 537/1993, il quale stabilisce che gli interventi in materia di parcheggi, di cui alla legge n. 122/1989 s'intendono di competenza regionale, pertanto i relativi finanziamenti confluiscono nella quota variabile di cui alla legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, il comma 3 del sopraccitato art. 12 della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regioni indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare l'allegata tabella 5) relativa alle quote del terzo limite d'impegno da devolvere per le finalita' di cui all'art. 6 dell'ex lege n. 122/1989 per gli anni 2005 e 2006;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopraccitati criteri direttivi, il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995, recante misure di ´razionalizzazione della finanza pubblicaª il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti alle regioni a statuto ordinario previsti dalla tabella B allegata alla sopracitata legge, fra i quali risultano quelli previsti dall'art. 12 della legge n. 537/1993;

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2005, n. 267 per il 2006;

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT