LEGGE 14 giugno 1990, n. 158 - Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

Coming into Force23 Giugno 1990
Published date22 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/22/090G0202/CONSOLIDATED/20201230
Enactment Date14 Giugno 1990
Official Gazette PublicationGU n.144 del 22-06-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'autonomia finanziaria delle regioni e' garantita da:

    1. tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

    2. trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

    3. eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno; d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

  2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

  2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

  3. Al fine di valutare l'opportunita', per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale e' istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonche' da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art 3.
  1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito:

    1. da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

    2. da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

  2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

  3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), e' ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

  4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli standards sulla cui base le regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera b).

  5. Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

  6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

  7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).

Art 3.
  1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito:

    1. da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

    2. da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

    ((2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  2. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei...

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