DECRETO 29 luglio 2014 - Trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU. (14A06101)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il comma 2-bis dell'art. 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i decreti di cui all'art. 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, pubblicata nel...

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