Problemi immobiliari, dagli amministratori condominiali al divieto di fumo e agli sfratti

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine107-109

Page 107

@1. Differimento sfratti, sino al 31 marzo.

A termini dell'art. 6 del decreto-legge sfratti, come convertito, il differimento delle esecuzioni di rilascio è oggi possibile sino al termine massimo del 31 marzo 2005 e, comunque, subordinato all'effettuazione da parte del conduttore della dichiarazione irrevocabile di cui alla normativa citata.

La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto dell'adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni (Cass. 10777/93, 7094/01, 6741/879).

Ove il locatore contesti che gli elementi in questione sussistano, si ritiene che l'Ufficiale giudiziario debba rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione ex art. 613 c.p.c. Le parti possono attivarsi ex art. 610 stesso codice. Per i casi, comunque, di differimento non condiviso, il locatore può sempre esperire l'azione di cui all'art. 1, comma 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 185 (per il contributo unificato relativo, cfr. Circolare Ministero Giustizia 30 settembre 2002).

La dichiarazione irrevocabile (con gli effetti di cui alla già citata norma) può essere effettuata dai soli conduttori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del provvedimento anzidetto, da provarsi - si ritiene - quantomeno con dichiarazione personale di assunzione di responsabilità e - per gli stati, fatti e qualità previsti nelle relative normative (legge n. 15/1968; legge n. 127/1997; D.P.R. n. 403/1998) - con dichiarazione sostitutiva/autocertificazione.

Quanto ai requisiti economici di cui alla lettera c) della disposizione precitata, il riferimento è alla Circ. Min. Lavori Pubblici 23 febbraio 2001 che - con interpretazione oggi legificata dal decreto-legge sfratti, come convertito - ha stabilito che la situazione reddituale del conduttore deve essere riferita al «possesso dei requisiti economici previsti dalle singole normative» delle Regioni e delle Provincie autonome «per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica», opinandosi che «il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto dal legislatore condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all'offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato».

@2. «Utente», chi è costui?

Utente

, chi è costui? Amministratori condominiali e proprietari di casa in genere sono stati, nelle ore di vigilia dell'entrata in vigore della nuova legge sul fumo, alle prese con questo vocabolo. Hanno sfogliato dizionari dei termini giuridici, enciclopedie giuridiche e vocabolari della lingua italiana, ma una risposta di tutta sicurezza non c'è. La Confedilizia aveva chiesto un motivato chiarimento in merito, mesi fa, al Ministero della Salute, ma non è venuto. Solo affermazioni apodittiche (sul sito).

Il problema nasce dal fatto che il divieto di fumare è previsto nei locali privati che siano «aperti ad utenti o al pubblico». Ma chi sono, appunto, gli utenti? Inutile sfogliare libri e pandette. I dizionari dei termini giuridici (Favata, Palmieri, Menghi, per dirne alcuni) non registrano neppure il termine. L'enciclopedia giuridica della Treccani, altrettanto. Il più autorevole vocabolario della lingua italiana, il Battaglia, indica dal canto suo nell'utente «chi usufruisce di un bene o di un servizio erogato da un ente pubblico o privato». Gli utenti sarebbero, insomma, coloro che usufruiscono di un contratto di somministrazione: gli utenti del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica e così via. Nello stesso senso depongono i dizionari dei sinonimi e dei contrari: che come termine contrario a quello di «utente» indicano (il Giocondi...

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