Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario , registrato al n. 12185.

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente ´Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitariª;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti ´Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariª;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in via Matteotti, 16, Ravenna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AL 0403 ora ridenominato Gremmy;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: ciproconazolo;

Vista la nota...

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