DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 - Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Capo I

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400; Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio 2003;

Adotta

il seguente regolamento

Delle modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli Art. 1.

Norme applicabili

  1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministratore competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400

    ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

  2. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ´regolamentoª, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.ª.

    - Si riporta il testo dell'art. 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)

    ´Art. 85 (Disposizioni regolamentari). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono

    1. le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) [i compiti ed il funzionamento dell'anagrafe nazionale]; c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

  3. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1, e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.ª.

    Note all'art. 1

    - Il capo III del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: ´Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrativeª.

    - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca

    ´Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penaleª.

    - Il decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: ´Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penaleª.

    Art. 2.

    Modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli

  4. Nella formazione dei fascicoli, si osserva quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; la copertina del fascicolo deve contenere, in luogo delle generalita' della persona alla quale e' attribuito il reato, gli elementi identificativi dell'ente...

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