Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

Coming into Force24 Ottobre 1989
Enactment Date30 Settembre 1989
Published date05 Ottobre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/10/05/089G0411/CONSOLIDATED/20020615
Official Gazette PublicationGU n.233 del 05-10-1989
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 settembre 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1989; E M A N A

il seguente regolamento: Art. 1.

  1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

  2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuita' ed efficienza del servizio.

Art 2.
  1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresi' tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

  2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

  3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.

Art 3.
  1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

    1. gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

    2. la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

  2. Il fascicolo deve contenere:

    1. l'indice degli atti e delle produzioni;

    2. l'elenco delle cose sequestrate;

    3. la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.

Art 4.
  1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

    1. il nome del destinatario della notificazione;

    2. la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;

    3. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

  2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche' del luogo e della data di comparizione.

Art 5.
  1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento e' pervenuto e il relativo oggetto.

  2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalita' tali da assicurarne la riservatezza.

  3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni e' redatto verbale.

Art 6.
  1. La cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla liberta' personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorita' preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorita' sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorita' giudiziaria e gli estratti delle sentenze.

Art 7.
  1. L'autorita' preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorita' a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del codice.

  2. Nel registro sono altresi' annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6.

Art 8.
  1. La disposizione dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art 9.
  1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

  2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari e' eseguita presso le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro.

Art 10.
  1. L'elenco previsto dall'art. 81 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Piu' cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualita'.

  2. L'autorita' che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalita' ritenute piu' idone, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.

Art 11.
  1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni e' compilato verbale che viene unito agli atti.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorita' giudiziaria non dispone diversamente, e' depositato nell'ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.

Art 11.
  1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo...

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