Il rapporto tra ergastolo edittale e prescrizione del reato prima della legge 'ex cirielli'

AutorePaolo Diglio
Pagine32-35
640
giur
7-8/2016 Rivista penale
CONTRASTI
delitti astrattamente punibili con l’ergastolo, l’applicazio-
ne di regulae iuris non pertinenti, in quanto dettate per la
classe differente costituita dai reati astrattamente punibi-
li con pene diverse da quella detentiva perpetua.
E nell’errore è embricato quello ulteriore in cui incor-
re l’orientamento confutato, là dove sovrappone - e, con-
fondendo, sostituisce - al prof‌ilo di rilevanza normativa
della previsione della sanzione astrattamente applicabile
al reato (anche nella ipotesi del concorso di circostanze,
V. supra il paragrafo 4.4.) la considerazione della pena in
concreto irrogata dal giudice, escludendo o ritenendo la
prescrizione a seconda che, rispettivamente, sia - ovvero
non debba essere - applicato l’ergastolo (v. per tutte sez.
I, n. 42041 del 2014, Acri, cit., secondo la quale in relazio-
ne alla disciplina pregressa «è imprescrittibile, anche per
tale normativa, solo il reato che sia stato in concreto puni-
to con la pena perpetua») e, così, introducendo, con non
consentita ermeneutica creativa, una regola non prevista
dall’ordinamento e in contrasto colla disciplina positiva.
Sotto il secondo prof‌ilo la disciplina obiettiva contenuta
nell’art. 157, secondo comma, cod. pen. (testo originario),
con i testuali e pregnanti riferimenti all’«aumento mas-
simo» e alla «diminuzione minima» delle sanzioni, anche
in correlazione col giudizio di comparazione, rende palese
che le disposizioni in parola concernono esclusivamente
le pene temporanee, suscettibili per l’appunto di aumento
o di diminuzione, senza alcuna possibilità di assimilazione
della ipotesi - affatto diversa - della «sostituzione» della
pena detentiva perpetua con quella temporanea per effet-
to del riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 65,
primo comma, n. l, cod. pen.), risultando per vero la ipo-
tesi de qua affatto estranea (non soltanto, dunque, per la
rilevata impertinenza rispetto alla disciplina della classe
dei reati prescrittibili, scilicet delle contravvenzioni e dei
delitti per i quali la legge stabilisce le pene della multa
e/o della reclusione, ma pur) per la palese incongruenza
rispetto al dato normativo positivo.
4.7. In conclusione deve essere affermato il seguente
principio di diritto:
“Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergasto-
lo, commesso prima della modif‌ica dell’art. 157 cod. pen.,
per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è impre-
scrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circo-
stanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena
detentiva temporanea”.
5. Alla stregua del principio testé stabilito il primo
motivo di ricorso, per quanto riguarda i delitti di omici-
dio consumati, risulta infondato. Ne consegue il rigetto in
parte de qua.
6. Neppure il secondo motivo del ricorso, sul punto del
diniego circostanze attenuanti generiche, merita accogli-
mento.
Le censure del ricorrente sono manifestamene infon-
date sotto entrambi i prof‌ili della violazione di legge e del
vizio di motivazione indiscriminatamente evocati dal ri-
corrente.
I giudici di merito hanno adeguatamente tenuto con-
to della condotta del reo susseguente al reato ai f‌ini della
concessione dell’attenuante prevista dall’art. 8 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, mentre non hanno ravvisato la ricor-
renza di ulteriori aspetti che consigliassero il riconosci-
mento delle circostanze attenuanti generiche.
Le residue doglianze del giudicabile, peraltro esposte
in modo aspecif‌ico, senza prospettazione di apprezzabili
elementi, appaiono palesemente recessive rispetto alla
preponderante valenza negativa dei prof‌ili scrutinati dalla
Corte territoriale per il diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche, con divisamento che è affatto congruen-
te rispetto alla previsione normativa ed è sorretto da mo-
tivazione adeguata, immune da contraddizioni o illogicità.
7. Consegue il rigetto del ricorso nel resto. L’annullamen-
to, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente ai
delitti tentati di cui ai capi B e C, estinti per prescrizione
(v. par. 2), comporta la trasmissione degli atti alla Corte di
Assise di appello di Palermo per nuovo giudizio ai f‌ini della
rideterminazione degli aumenti di pena, a titolo di conti-
nuazione, per i residui delitti di omicidio. (Omissis)
IL RAPPORTO TRA ERGASTOLO
EDITTALE E PRESCRIZIONE
DEL REATO PRIMA
DELLA LEGGE “EX CIRIELLI”
di Paolo Diglio
La pronuncia che si annota (1) è uno dei classici pro-
dromi della lentezza endemica che caratterizza il nostro
sistema giudiziario, di quella “giustizia lumaca” che cam-
peggia nelle pagine dei quotidiani. Il suo referente fattua-
le risale, infatti, alla metà degli anni Ottanta; non si tratta
di bagatelle (che sarebbero ormai prescritte), ma di una
continuazione omicidiaria. Il presunto artef‌ice è l’aff‌iliato
ad un sodalizio criminale, benef‌iciario nei giudizi di me-
rito del trattamento premiale connesso alla diminuente a
effetto speciale di cui all’art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
conv. con mod. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedi-
menti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell’attività ammini-
strativa): la c.d. “dissociazione attuativa” o “attuosa”, in-
tegrata da quella condotta collaborativa, rivelatasi obiet-
tivamente prof‌icua per gli inquirenti, prestata dall’autore
dei delitti di cui all’art. 416-bis c.p. o di quelli commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto artico-
lo ovvero al f‌ine di agevolare l’attività delle consorterie di

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