Il punto sulla messa alla prova: problemi attuali e prospettive
Autore | Giuseppe Pavich |
Pagine | 505-517 |
505
Rivista penale 6/2015
Dottrina
Il punto sulla messa
alla prova: problemI
attualI e prospettIve
di Giuseppe Pavich
SOMMARIO
a. Finalità e natura dell’istituto. b. I contenuti della proba-
tion. c. Presupposti della domanda. d. Fase processuale della
domanda: problemi di diritto intertemporale. e. L’ammissibi-
lità e l’ammissione della domanda. f. Effetti dell’ammissione.
g. Il ruolo dell’UEPE e i protocolli. h. Il ruolo della persona
offesa, la mediazione e la costituzione di parte civile. i. I
poteri del giudice e l’intervento del P.M. l. Gli esiti possibili
della messa alla prova. m. Messa alla prova richiesta solo per
alcuni reati o solo da alcuni degli imputati.
a. Finalità e natura dell’istituto
Con la legge 67/2014 è stato introdotto anche per gli
imputati maggiorenni l’istituto della messa alla prova, tra-
endo libera ispirazione dall’analogo istituto di cui all’art.
28 D.P.R. 448/1988, vigente nel rito minorile.
L’istituto della messa alla prova come modellato dalla
legge 67/2014, se ha l’analoga caratteristica di estinguere
il reato in caso di esito positivo, presenta notevoli diversi-
tà rispetto a quello previsto nel procedimento a carico di
imputati minorenni.
In generale, può affermarsi che l’estensione dell’istitu-
to al procedimento penale ordinario ha una triplice fina-
lità: deflattiva (in riferimento all’ampio catalogo di reati,
comprensivo di tutti quelli per cui si procede a citazione
diretta), rieducativa e riparatoria (1).
Nell’istituto di nuova introduzione è dato scorgere
sia profili sostanziali (consistenti nell’introduzione di
una causa di estinzione del reato) che profili processuali
(consistenti nella configurazione di esso come un esito
alternativo per concludere il giudizio, per alcuni versi as-
similabile a un rito speciale, come il patteggiamento e il
rito abbreviato) (2).
Sotto quest’ultimo profilo – quello, cioè, della doppia
natura dell’istituto – si profila una fonte di ambiguità
interpretativa, aggravata dall’assenza – quanto meno nel
testo originale della legge – di una norma di diritto inter-
temporale: infatti – e lo si vedrà più avanti – ci si è chiesti
se l’applicazione dell’istituto vada interpretata alla stregua
dei canoni interpretativi di diritto processuale (tempus
regit actum, con la conseguenza che non vi sarebbe pos-
sibilità di applicare le disposizioni di nuova introduzione
alle situazioni pendenti), o se invece debba tenersi conto
della possibilità, data dai canoni interpretativi propri del
diritto sostanziale, di osservare i criteri di cui all’art. 2
c.p., in specie quello di cui al comma quarto (retroattività
pro reo, nel senso dell’applicabilità della nuova causa di
estinzione del reato anche alle situazioni pregresse, con il
solo limite del giudicato).
b. I contenuti della probation
Rispondendo alle finalità riparatorie e rieducative di
cui si è detto, la messa alla prova, secondo l’art. 168 bis
c.p. (introdotto con legge 67/2014), comporta tre tipi di
contenuti:
– la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,
nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stes-
so cagionato;
– l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo
svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro,
attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservan-
za di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale
o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di
movimento, al divieto di frequentare determinati locali;
– la prestazione di lavoro di pubblica utilità, consi-
stente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini
lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci
giorni, anche non continuativi, in favore della collettività,
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i co-
muni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni,
anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta
con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua du-
rata giornaliera non può superare le otto ore.
Stando al dato testuale, dovrebbe ritenersi che queste
tre categorie di contenuti della messa alla prova siano
cumulative; vanno però fatte alcune precisazioni.
Quanto alle condotte riparatorie, deve ritenersi che
non sempre esse siano configurabili, e ciò naturalmente
a seconda del tipo di reato contestato e del bene giuridico
protetto. Possono ad esempio mancare delle conseguenze
dannose, o anche pericolose, del reato nel caso di molti
reati di pura condotta, o dei c.d. delitti senza vittime; e,
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