Il principio di autotutela

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine255-258
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IL PRINCIPIO DI AUTOTUTELA
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Classif‌icazioni generali
Per pacif‌ica opinione, alla P.A. è attribuita la prerogativa dell’autotu-
tela, la quale abilita ciascun ente a farsi ragione unilateralmente con i
mezzi amministrativi a propria disposizione, naturalmente nel rispet-
to delle norme e salvo il controllo giurisdizionale della sua attività.
Ispirandosi in via immediata ai canoni di buon andamento ed impar-
zialità - espressi all’art. 97 della Costituzione - l’autotutela costitui-
sce un principio generale dell’ordinamento giuridico rappresentando
una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo (T.A.R.
Lazio Roma, sez. II, 9-12-2008 n. 11146).
Nell’ambito dell’autotutela, si distinguono anzitutto l’autotutela ese-
cutiva e l’autotutela decisoria.
L’autotutela esecutiva - ammessa nei soli casi previsti dalla legge
- ha carattere tassativo e consiste nel potere di coercizione diretta
spettante all’amministrazione rispetto a provvedimenti impositivi di
obblighi rimasti inottemperati, indipendentemente da una preventiva
decisione giurisdizionale sulla fondatezza della sua pretesa (si può
citare, a titolo di esempio, l’esecuzione coattiva di un ordine di demo-
lizione che sia rimasto inadempiuto, cui l’amministrazione può prov-
vedere d’uf‌f‌icio salvo poi addossare le spese al privato interessato).
Particolare importanza riveste l’art. 823, 2° comma, c.c. in materia di beni appartenen-
ti al demanio pubblico la cui tutela spetta all’autorità amministrativa (lido del mare,
spiagge, f‌iumi, strade, immobili storici, cimiteri etc.); essa può sia valersi dei mezzi ordinari
a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile, sia procedere in via
amministrativa: t ale ultima espressione - secondo l’opinione maggioritaria - ha valore
meramente ricog nitivo delle norme di legge che ammettono l’autotutela esecutiva, ma
una parte della giurisprudenza individua nell’ar ticolo in esame una norma sos tanziale
generale, attributiva del potere di autotutela esecutiva su tutti i tipi di beni pubblici a
prescindere da specif‌iche disposizioni (sui beni pubblici, vedi Cap. 33). Da ultim o, l’art.
21ter della L. n. 241/90, come modif‌icata, disciplina specif‌icamente l’es ecutorietà dei
provvedimenti amministrativi, aderendo alla prima tesi esposta dal momento che la di-
sposizione fa esplicito riferimento a casi e modalità stabiliti dalla legge.
L’autotutela decisoria, viceversa, ha portata generale - essendo
ammessa anche nei casi in cui la legge non la prevede espressamente
Nozione
Autotutel a
esecutiva e
decisoria

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