DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008 - Approvazione delle modifiche al «Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno», adottate (ai sensi dell''articolo 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato istituzionale dell''Autorita'' di bacino del fiume Arno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Arno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999, recante l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» del bacino del fiume Arno;

Considerato che con deliberazione n. 160 del 18 dicembre 2001 il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio Rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B concernente lo scolmatore del fiume Era nel comune di Pontedera e che l'avviso di adozione del progetto di variante e' stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 24 del 12 giugno 2002;

Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pisa e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/45908/26.01 del 4 dicembre 2002;

Vista, quindi, la deliberazione n. 172 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B concernente lo scolmatore del fiume Era;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 167 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Pistoia e che l'avviso di adozione della proposta di modifica e' stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pistoia e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 173 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione...

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